Pubblicato il mercoledì 05 febbraio 2014 Aggiornato il sabato 29 dicembre 2018 Condividi su facebook google twitter stampa la pagina Invia ad un amico CONTRAVVENZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE Cos'è Le infrazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali comportano specifiche sanzioni pecuniarie che devono essere pagate entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione o di notifica del verbale. In caso di mancato pagamento nei termini di cui sopra, verrà emessa una ordinanza-ingiunzione, con ulteriore aggravio di spese per la notifica. DOVE: Presso gli uffici postali tramite gli appositi bollettini allegati QUANDO: il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. COSTO: la somma da pagare è determinata dalle leggi o dai regolamenti in base al tipo di violazione commessa ed è aumentata delle spese di accertamento e notifica tramite posta (queste ultime possono raddoppiare in caso di assenza del trasgressore al momento della distribuzione postale). PRESENTAZIONE DELL'OPPOSIZIONE: Il cittadino che ritenga di aver ricevuto ingiustamente una sanzione per violazione di ordinanze o regolamenti comunali, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, può presentare istanza motivata in carta libera al Comune (se l'infrazione è relativa ad una materia di competenza comunale), allegando la documentazione ritenuta idonea ed eventualmente chiedendo di essere sentito personalmente. Se risulta fondato l'accertamento dell'infrazione effettuato dall'agente, verrà emessa una ordinanza-ingiunzione di pagamento mentre, nel caso contrario, verrà emessa una ordinanza di archiviazione che chiude il procedimento. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è possibile presentare, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ricorso al Giudice di Pace. COME: Il ricorso all'ordinanza-ingiunzione va presentato alla Cancelleria del Giudice di Pace mediante deposito presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Cesena. Il ricorso va proposto in carta semplice allegando la documentazione ritenuta idonea, la ricevuta attestante la data di notifica e quant'altro ritenuto utile ai fini del giudizio. Il giudice fissa una udienza alla quale parteciperanno le parti e deciderà in merito alla violazione. Il Giudice di Pace può : - accogliere il ricorso e archiviare il verbale di contestazione - respingere il ricorso ed emettere sentenza di condanna del trasgressore al pagamento di un importo determinato in via equitativa tra il minimo ed il massimo di volta in volta previsto dalla norma violata. DOVE: L'opposizione al verbale va presentata presso l'ufficio verbali. Il ricorso all'ordinanza – ingiunzione va presentato presso la Cancelleria del Giudice di Pace Via Monte Santo, 3 47100 FORLI' Modalità di attivazione degli strumenti di tutela in favore dell'interessato 1 Dove rivolgersi Area/ UO Polizia Municipale / Contravvenzioni - Centrale operativa - Oggetti rinvenuti Responsabile Ass. Brunacci Claudia Unità operativa responsabile dell'istruttoria Unità Operativa Ufficio Contravvenzioni (contravvenzioni@comune.sanmauropascoli.fc.it) Responsabile del procedimento Ass. Brunacci Claudia Dirigente di riferimento Comandante Cristiano Antonini Luogo Piazza mazzini, 3 Piano Primo Telefono 0541/936001 Email contravvenzioni@comune.sanmauropascoli.fc.it FAX 0541/933350 Operatori Ass. Brunacci Claudia Orari Il front-Office è aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 - L'ufficio Contravvenzioni è aperto Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle 10.00 alle 12.30 - L'Ufficio Infortunistica riceve su appuntamento