Descrizione
Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambamento per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale n.27 del 7 aprile 2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, il cui art. 21 “Aree di sgambamento” recita:
“Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.”
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Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2026, 15:34