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Autocertificazione o Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Servizio attivo

Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste sui propri stati e requisiti personali, apposite DICHIARAZIONI FIRMATE DALL'INTERESSATO

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A tutti i Cittadini italiani, Cittadini dell'Unione Europea, Cittadini di Paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane. 

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Descrizione

Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste sui propri stati e requisiti personali, apposite DICHIARAZIONI FIRMATE DALL'INTERESSATO. Firma che, tra l’altro, non deve essere autenticata, ma solo apposta dall’interessato. 

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di  effettuare controlli in caso di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. 

Cosa si può autocertificare con la dichiarazione sostitutiva di certificazione:

  • La data ed il luogo di nascita
  • La residenza
  • La cittadinanza
  • Il godimento dei diritti politici.
  • Lo stato civile (celibe,nubile,coniugato,vedovo/a, divorziato).
  • Lo stato di famiglia.
  • L'esistenza in vita.
  • La nascita di un figlio.
  • Il decesso del coniuge,dell'ascendente o del discendente.
  • La posizione agli effetti degli obblighi militari.
  • L'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
  • Titolo di studio o qualifica professionale posseduta,esami sostenuti,titolo di specializzazione o di abilitazione,di formazione,di aggiornamento o qualifica tecnica.
  • Situazione reddituale od economica,.anche ai fini della concessione di benefici o vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali.
  • Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto.
  • Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto;
    <br>
    -Possesso e numero del codice fiscale,della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato.
  • Stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga.
  • Qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili.
  • Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali o di qualsiasi tipo.
  • Tutte le posizioni relativi all'adempimento di obblighi militari.
  • Di non avere riportato condanne penali.
  • Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.

Detto elenco è esaustivo, per cui non appare corretto aggiungere altre dichiarazioni non ricomprese nella lista. 

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Come fare

E' possibile avvalersi dell'autocertificazione direttamente all'Urp del Comune di San Mauro Pascoli che metterà a disposizione il relativo modulo

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Cosa serve

l'apposito Modulo

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Cosa si ottiene

/

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Tempi e scadenze

il rilascio è immediato

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Contatti Utili

Giada Cantelmi : 0541 936007
Silvia Castagnini : 0541 936021
Alberto Casadei : 0541 936020
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Più informazioni su

Normativa di riferimento: D.P.R 28.12.2000 n. 445 (art. 46), Legge 12.11.2011 n. 183 (art. 15)

I cittadini possono produrre agli enti pubblici due tipologie di dichiarazioni: quelle in sostituzione di certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o AUTOCERTIFICAZIONI art. 46, D.P.R. 445/2000) e quelle in sostituzione di atti giuridici conosciuti (Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà art. 47, D.P.R. 445/2000). 

Si tratta, in entrambi i casi, di una semplificazione del procedimento, per cui il cittadino, potendo produrre queste dichiarazioni, è sollevato dall’onere di ricercare e produrre la documentazione che intende attestare.

Queste due tipologie di dichiarazioni sostitutive hanno la medesima validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 18,, D.P.R. 445/2000) e assumono lo stesso effetto giuridico del certificato. 

Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026, 10:55

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