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Cittadini non comunitari senza permesso di soggiorno - ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Servizio attivo

iscrizione anagrafica di cittadini non comunitari senza permesso di soggiorno

Argomenti:
Residenza
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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Cittadini stranieri non comunitari senza permesso di soggiorno, che necessitano dell'iscrizione anagrafica

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Descrizione

In alcuni casi disciplinati dalla legge e da circolari ministeriali, è possibile procedere all’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari pur in assenza di permesso di soggiorno prima che questo venga rilasciato.

  • Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se mai iscritti:

    In base alla Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e alla Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006 è necessario presentare: fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente.
  • Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato:

    In base alla Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e alla Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007 è necessario presentare: copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (comunicazione UNILAV); ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno; domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (mod. 209).
  • Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare:

    In base alla Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007 è necessario presentare: visto di ingresso dal passaporto (quando richiesto) con la dicitura "Ricongiungimento Familiare"; ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno; copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione; idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura per dimostrare i rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia. Lo stato familiare può anche essere desunto dal passaporto. L'ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno. Il familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico, pertanto è sufficiente la ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE.
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Come fare

Contattare l'ufficio anagrafe per maggiori informazioni

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Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR

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Tempi e scadenze

La richiesta di iscrizione in ANPR deve essere presentata non appena è stata stabilita la dimora abituale nel Comune e si è in possesso dei documenti richiesti. L'ufficio anagrafe darà seguito alla domanda entro 48 ore dalla presentazione

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Contatti Utili

Giada Cantelmi : 0541 936007
Silvia Castagnini : 0541 936021
Alberto Casadei : 0541 936020

Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026, 16:41

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