Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai cittadini
Descrizione
Le infrazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali comportano specifiche sanzioni pecuniarie che devono essere pagate entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione o di notifica del verbale. In caso di mancato pagamento nei termini di cui sopra, verrà emessa una ordinanza-ingiunzione, con ulteriore aggravio di spese per la notifica.
Come fare
Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione (lla somma da pagare è determinata dalle leggi o dai regolamenti in base al tipo di violazione commessa ed è aumentata delle spese di accertamento e notifica tramite posta (queste ultime possono raddoppiare in caso di assenza del trasgressore al momento della distribuzione postale)
Cosa serve
Il cittadino che ritenga di aver ricevuto ingiustamente una sanzione per violazione di ordinanze o regolamenti comunali, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, può presentare istanza motivata in carta libera al Comune (se l'infrazione è relativa ad una materia di competenza comunale), allegando la documentazione ritenuta idonea ed eventualmente chiedendo di essere sentito personalmente. Se risulta fondato l'accertamento dell'infrazione effettuato dall'agente, verrà emessa una ordinanza-ingiunzione di pagamento mentre, nel caso contrario, verrà emessa una ordinanza di archiviazione che chiude il procedimento. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è possibile presentare, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ricorso al Giudice di Pace.
Il ricorso all'ordinanza-ingiunzione va presentato alla Cancelleria del Giudice di Pace mediante deposito presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Cesena. Il ricorso va proposto in carta semplice allegando la documentazione ritenuta idonea, la ricevuta attestante la data di notifica e quant'altro ritenuto utile ai fini del giudizio. Il giudice fissa una udienza alla quale parteciperanno le parti e deciderà in merito alla violazione. Il Giudice di Pace può : - accogliere il ricorso e archiviare il verbale di contestazione - respingere il ricorso ed emettere sentenza di condanna del trasgressore al pagamento di un importo determinato in via equitativa tra il minimo ed il massimo di volta in volta previsto dalla norma violata. DOVE: L'opposizione al verbale va presentata presso l'ufficio verbali. Il ricorso all'ordinanza – ingiunzione va presentato presso la Cancelleria del Giudice di Pace Via Monte Santo, 3 47100 FORLI'
Cosa si ottiene
sistemazione posizione debitoria nei confronti del Comune
Tempi e scadenze
30 giorni per il pagamento della notifica
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2026, 17:24