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Esercizi di vicinato

Servizio attivo

esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Agli interessati

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Descrizione

Si intende per esercizio di vicinato un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, che abbia una superficie di vendita non superiore a 250 mq. nei comuni con oltre 10.000 abitanti. La superficie di vendita è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. L'attività commerciale può essere esercitata in riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare. Gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, che vendono esclusivamente articoli di propria produzione, non sono soggetti alla normativa sul commercio. Si precisa che è consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'apertura degli esercizi di vicinato è soggetta a Comunicazione al Comune competente per territorio e possedere i seguenti requisiti:

1) essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell'intervento

2) essere iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, qualora si tratti di società

3) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71, comma 1, del D.Lgs 59/2010 e, nel caso di commercio del settore alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 6 del medesimo articolo 71.

I locali devono avere i requisiti previsti dal RUE e Regolamento comunale d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, nel caso di vendita di prodotti del Settore Alimentare, oltre ai requisiti e condizioni di cui alla Delibera C.R. n. 1410/1999 e al Regolamento CE 852/2004.

L’autorizzazione sanitaria di cui alla Legge n. 283/1962, richiesta per l’esercizio dell’attività, è definitivamente superata e SOSTITUITA, a seguito della Determinazione n. 9223 dell’1.8.2008 della Regione Emilia-Romagna, da una NOTIFICA che l’operatore alimentare deve presentare direttamente all’Azienda USL di Cesena - quale comunicazione attestante il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento CE n. 852/2004. La NOTIFICA è prevista ai fini della REGISTRAZIONE di ciascuno stabilimento che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione alimenti, nel sistema dell’anagrafe delle imprese del settore alimentare, interamente gestito dall’Azienda USL. Il modello da utilizzare per la notifica può essere reperito nel sito dell’ Azienda USL di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica

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Come fare

Presentare domanda

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Cosa serve

L'avvio dell'attività, il subingresso, il trasferimento di sede, la variazione del settore merceologico, nonché la cessazione dell’attività, avviene tramite segnalazione certificata utilizzando la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO

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Cosa si ottiene

La corretta procedura di segnalazione

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Tempi e scadenze

Indicate nel procedimento

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Canale digitale:

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Contatti Utili

Francesca Borrini : 0541 936023
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Più informazioni su

Riferimenti legislativi (Normativa): - D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59; - L.R. n. 14/1999 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.; - D. Lgs. n. 59/2010 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; - Del. C.R. N. 155/2008 - Definizione delle modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all'ingrosso e al dettaglio.

Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026, 08:35

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