ACCESSO CIVICO
Il D. Lgs 97/2016 ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.
Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo l'introduzione del nuovo istituto dell' accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
L’accesso civico, disciplinato dall’art.5 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016) ora può assumere una duplice forma.
L’accesso civico previsto dal 1° comma dell’art. 5 è il diritto di chiunque di richiedere all’Amministrazione la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la stessa abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del cd. Decreto Trasparenza ( D.Lgs. 33/2013).
L’accesso civico previsto dal 2° comma dell’art. 5, (cd. accesso generalizzato), è il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del Decreto Trasparenza.
Tale nuova forma di accesso civico è finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche ed a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. Essa conosce le esclusioni ed i limiti previsti dall’art.5 bis.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
In caso di accoglimento, l’Amministrazione provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti. Qualora l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Trasparenza, l’Amministrazione provvede alla pubblicazione ed alla comunicazione al richiedente.
APPROFONDIMENTI
Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nr. 2 del 30/05/2017
Determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione nr. 1309 del 28/12/2016
A CHI RIVOLGERSI
La richiesta è gratuita, non va motivata e va indirizzata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@comune.sanmauropascoli.fc.it ovvero al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nel caso in cui la richiesta riguardi dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria) segretario@comune.sanmauropascoli.fc.it
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
COSA OCCORRE
-
Modulo richiesta accesso civico (laddove il richiedente preferisca avvalersi del modulo appositamente predisposto e scaricabile);
-
Copia del proprio documento di identità
Istanza accesso civico generalizzato
Istanza accesso civico
Modulo per la richiesta di attivazione del potere sostitutivo
Individuazione funzionario con potere sostitutivo
RIMEDI
-
1. Informazioni generali
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame.
2. Ufficio competente al ricevimento delle istanze di riesame
Comune di San Mauro Pascoli
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
e-mail segretario@comune.sanmauropascoli.fc.it
Modulo di richiesta di riesame
RICORSO AL DIFENSORE CIVICO
In alternativa al riesame, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico.
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare ricorso a detto difensore civico.
RICORSO AL TAR
E' possibile impugnare la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, nr. 104.
Titolare del potere sostitutivo in materia di accesso civico ai sensi del D.Lgs 33 del 14/03/2013 è il Segretario Comunale Tel. 0541/936005, E-mail: segretario@comune.sanmauropascoli.fc.it