VOTO PER CORRISPONDENZA DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 - Comune di San Mauro Pascoli (FC)

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VOTO PER CORRISPONDENZA DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22

 

Elettori temporaneamente residenti all'estero.

L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che gli elettori temporaneamente all'estero possano scegliere di votare per corrispondenza facendo pervenire  apposita richiesta al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo e, quindi, entro il 18 febbraio 2026.

La domanda potrà essere presentata  al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, o potrà essere recapitata a mano presso l'URP del Comune di San Mauro Pascoli. 

 

La domanda potrà essere inoltrata compilando l'allegata "dichiarazione di opzione" corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore.  

 

Il requisito imprescindibile per esercitare l'opzione di voto per corrispondenza è la presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si riterrà valida anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della presentazione della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza all'estero comprenda la data stabilita per la votazione.

Si ricorda, infine, che l'elettore può presentare la domanda di voto per corrispondenza, come elettore temporaneamente all'estero, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, di servizio civile all'estero, ovvero risulti già residente all'estero, ma temporaneamente residente nel territorio di altra sede consolare.

Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero (commi 5 e 6 dell’art. 4-bis).
Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470

Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.

 

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